14:00-25/06/25 La sentenza della Corte d’Assise d’Appello di Milano, emessa il 25 giugno 2025, ha confermato la condanna all’ergastolo per Alessandro Impagnatiello, riconosciuto colpevole dell’omicidio di Giulia Tramontano, la compagna incinta di sette mesi, uccisa con 37 coltellate il 27 maggio 2023 nella loro abitazione di Senago (MI).
La Corte ha ritenuto che, pur in assenza di una pianificazione dettagliata, l’azione omicida sia stata caratterizzata da estrema violenza e volontà di infliggere sofferenza. L’esame autoptico ha escluso ferite da difesa, suggerendo che Giulia non abbia avuto il tempo di rendersi conto dell’attacco.La Procura Generale, rappresentata dalla sostituta pg Maria Pia Gualtieri, ha sostenuto in aula che l’omicidio fosse stato premeditato almeno dalle ore 15 di quel giorno, quando Impagnatiello avrebbe scoperto di essere stato smascherato da entrambe le donne coinvolte nella sua doppia vita. Tuttavia, la Corte ha ritenuto che tali elementi non bastassero a configurare l’aggravante.
Dopo l’omicidio, Impagnatiello ha tentato di bruciare il corpo, ha inviato messaggi dal telefono della vittima per simulare una scomparsa e si è recato dai Carabinieri per denunciarne la sparizione. Questi comportamenti sono stati interpretati come tentativi di depistaggio, ma non hanno influito sulla valutazione della premeditazione.
In aula erano presenti i genitori di Giulia, Franco Tramontano e Loredana Femiano, profondamente commossi. La madre ha scritto sui social: «Cinque per sempre», in riferimento alla famiglia spezzata. Il padre ha dichiarato: «Vivrai in eterno nei cuori di chi ti ha sinceramente amata».
27 maggio 2023
31 maggio 2023
25 novembre 2024 – Sentenza di primo grado
22–25 giugno 2025 – Processo d’appello
L’ergastolo è giustificato dalla crudeltà dell’azione e dalla vulnerabilità della vittima, che era incinta e disarmata. L’articolo 577 c.p. considera aggravanti tali circostanze, aggravate dalla relazione affettiva pregressa. Il rigetto della premeditazione, tuttavia, incide sull’impossibilità di commutare la pena in ergastolo ostativo, aspetto su cui la difesa potrebbe puntare in Cassazione.
In Italia, l’ergastolo è una pena detentiva a carattere perpetuo, prevista per i reati più gravi come l’omicidio aggravato, la strage o l’associazione mafiosa. Tecnicamente, significa “fine pena: mai”.Tuttavia, il nostro ordinamento prevede che, in presenza di buona condotta e se non si tratta di ergastolo ostativo (cioè precluso a benefici per reati particolarmente gravi come mafia o terrorismo), il condannato possa:
In sintesi: l’ergastolo è formalmente a vita, ma non sempre coincide con la detenzione a vita, salvo nei casi ostativi o in assenza di collaborazione con la giustizia.
È una domanda assolutamente legittima, è stata al centro del dibattito processuale.
Secondo quanto emerso dagli atti e dalle motivazioni della sentenza, il coltello usato da Alessandro Impagnatiello era un coltello da cucina già presente in casa, non portato dall’esterno né acquistato appositamente. Questo elemento ha pesato nella decisione della Corte d’Appello di escludere l’aggravante della premeditazione, ritenendo che non vi fosse una pianificazione omicida strutturata e anticipata.La Corte ha valutato che, pur in presenza di comportamenti precedenti inquietanti (come i tentativi di avvelenamento con topicida), l’omicidio sarebbe scaturito da un impulso improvviso, in un momento in cui Impagnatiello si sentiva “smarrito, scoperto e umiliato” dopo che Giulia aveva scoperto la sua doppia vita. In altre parole, il coltello era lì, ma secondo i giudici non era stato predisposto in vista di un agguato preordinato.
Tuttavia, la crudeltà dell’azione 37 coltellate, molte delle quali al volto e al ventre è stata pienamente riconosciuta come aggravante.
La Corte ha parlato di una “lucida risolutezza” e di una “rabbia fredda” che hanno guidato l’azione omicida.
In Italia, l’ergastolo è una pena detentiva a carattere perpetuo, prevista per i reati più gravi come l’omicidio aggravato, la strage o l’associazione mafiosa. Tecnicamente, significa “fine pena: mai”.Tuttavia, il nostro ordinamento prevede che, in presenza di buona condotta e se non si tratta di ergastolo ostativo (cioè precluso a benefici per reati particolarmente gravi come mafia o terrorismo), il condannato possa:
In sintesi: l’ergastolo è formalmente a vita, ma non sempre coincide con la detenzione a vita, salvo nei casi ostativi o in assenza di collaborazione con la giustizia.