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Scheda tecnica sui permessi premio nel sistema penitenziario italiano, aggiornata alle normative vigenti:

🧭 Cosa sono i permessi premio

16:03-08/07/25 I permessi premio sono benefici previsti dall’art. 30-ter della Legge sull’Ordinamento Penitenziario (L. 354/1975), che consentono al detenuto di uscire temporaneamente dal carcere per coltivare legami affettivi, culturali o lavorativi. Hanno una funzione rieducativa e risocializzante, in linea con l’art. 27 della Costituzione.


📌 Requisiti per l’accesso

Il detenuto deve:

  • Aver tenuto regolare condotta durante la detenzione
  • Non risultare socialmente pericoloso
  • Aver espiato una parte della pena, secondo i seguenti criteri:
    • 1/4 della pena per reati comuni
    • 1/2 della pena per reati ostativi (es. mafia, terrorismo), solo se ha collaborato con la giustizia
    • 10 anni per ergastolani
  • Partecipare attivamente al percorso trattamentale (studio, lavoro, attività sociali)

🧑‍⚖️ Chi decide

  • Il Magistrato di Sorveglianza, su proposta dell’équipe trattamentale del carcere
  • La decisione si basa su:
    • Relazioni comportamentali
    • Attività svolte in carcere
    • Eventuali rischi di fuga o recidiva
    • Finalità del permesso (es. laurea, visita familiare, colloquio di lavoro)

⏱️ Durata e limiti

  • Massimo 15 giorni consecutivi per volta
  • Massimo 45 giorni all’anno, anche frazionabili
  • Il detenuto non è scortato, ma deve rispettare le condizioni imposte
  • Il mancato rientro nei tempi previsti comporta denuncia per evasione

🚫 Esclusioni e restrizioni

  • Non è un diritto automatico: è un beneficio discrezionale
  • È preclusoa chi:
    • Non partecipa al trattamento
    • Ha commesso reati ostativi senza collaborare
    • Ha riportato condanne per delitti dolosi durante la detenzione (in tal caso servono almeno 2 anni di condotta regolare prima di poterlo richiedere)

📝 Procedura di richiesta

  1. Istanza scritta del detenuto o del difensore
  2. Relazione dell’équipe trattamentale
  3. Documentazione a supporto (inviti, certificati, motivazioni)
  4. Valutazione del magistrato, che può accogliere o rigettare la richiesta


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